Modifiche alla legge 104/92
Si è finalmente concluso l'iter di riforma della legge 104/1992 e in particolare dell'art. 33 che, come noto, attribuisce importanti agevolazioni (permessi retribuiti) ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave, che, se approvate, si applicheranno sia al settore pubblico, sia al settore privato.
Le modifiche apportate all'art. 33 riguardano, in sintesi:
1. l'individuazione dei beneficiari dei permessi, i quali - in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere - potranno essere il genitore, il coniuge o il parente/affine entro il secondo grado. I parenti e affini di terzo grado potranno fruire dei permessi lavorativi solo quando il genitore o il coniuge siano deceduti o "mancanti", oppure quando il genitore o il coniuge sia ultrasessantacinquenne o risulti affetto da patologie invalidanti. Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono ferme le norme preesistenti (due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino ai tre anni di vita del bambino), ma viene introdotta, per effetto della nuova formulazione del comma 3, la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Viene stabilito che i genitori possano fruire dei permessi alternativamente.
2. sede di lavoro. La nuova formulazione del comma 5 dell'art. 33 dispone che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, con esclusione della possibilità di trasferimento senza consenso.
3. controlli. Viene aggiunto all'art. 33 il nuovo comma 7-bis, relativo alla possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi. Questi controlli possono essere svolti dal datore di lavoro o dall'INPS.; qualora vengano rilevate delle irregolarità, il beneficiario dei permessi decadrà dal proprio diritto e potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari.
Il nuovo testo dell'art. 33 è il seguente (le innovazioni sono evidenziate):
Art. 33 - Agevolazioni
1. (Abrogato)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modifiche alla legge 104/92


