Contrassegno disabili per l'auto: corretto utilizzo
Riportiamo un articolo a cura di L. Di Lorenzo, pubblicato su "Ipovisione" n. 29 - novembre 2008.
Le recenti novità giurisprudenziali in tema di circolazione stradale dei disabili
La corposa normativa che regola la circolazione stradale nel nostro Paese è spesso condizionata dall'introduzione di limiti e deroghe da parte del legislatore nazionale (e/o locale) specialmente in tema di disabilità. Non a caso, molte delle disposizioni contenute all'interno del Codice della Strada risultano parzialmente o totalmente derogate da norme speciali poste a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Ciò risulta, in particolar modo, anche all'esito di una breve disamina delle regole che hanno introdotto,ormai da qualche anno, alcuni incentivi volti a favorire, giustamente, il diritto dei disabili alla circolazione stradale.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su alcune tra le problematiche attualmente più dibattute, quali il permesso per la circolazione dei disabili nelle zone ZTL ed il parcheggio "di favore" dei disabili sulle strisce pedonali.
Per ciò che riguarda la prima di tali questioni, la Suprema Corte ha stabilito che il permesso per la circolazione degli invalidi nelle zone ZTL non risulta legato al comune di emissione. In buona sostanza i disabili, esponendo il contrassegno, possono circolare nelle zone ZTL e pedonali di tutta Italia con qualunque auto. Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 719/08, ha accolto il ricorso di un disabile milanese che aveva circolato in una zona a traffico limitato romana esponendo il contrassegno rilasciato dal capoluogo lombardo.
La vicenda riguarda potenzialmente tantissimi disabili i quali potrebbero trovarsi in una situazione simile.
In particolare, osserva la sentenza, «la persona invalida può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zona a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che questo contenga un qualunque riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali il Comune abbia limitato la circolazione (...)».
Non solo, «alle persone detentrici dello speciale contrassegno – spiega ancora il collegio – è consentita la circolazione del veicolo al loro specifico servizio nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane e questo deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale».
La Corte ha infatti precisato che la persona invalida può servirsene per circolare con qualsiasi veicolo nelle ZTL, con il solo onere di esporlo, dove si "denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale".
Gli Ermellini hanno infatti precisato che "dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co., d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Aggiunge poi la Corte che "nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit, d.p.r. n. 679/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Un altro tema "scottante" che riguarda strettamente la materia della circolazione dei disabili è quello legato al posteggio "di favore" dei disabili sulle strisce pedonali. Ebbene, in questo caso la Cassazione si è pronunciata, invece, in senso negativo. Le strisce pedonali devono essere rispettate da tutti, compresi i veicoli per il trasporto delle persone invalide. Lo sottolinea il Supremo Collegio avvertendo che le agevolazioni "accordate a tale tipologia di utenza" (come la sosta nelle zone vietate, la circolazione nelle aree ZTL e pedonali, la sosta senza il pagamento del ticket, la circolazione nelle corsie preferenziali) trovano un limite nell'imposizione del "rispetto" del divieto di occupare le strisce pedonali stabilito dall'articolo 158 del Codice della strada.
Il monito viene dalla sentenza 25388/07 con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune di Terni contro la decisione del Giudice di pace che aveva annullato una multa di 127 euro nei confronti di una signora, la quale aveva posteggiato per dieci minuti la macchina sulle strisce pedonali per andare in banca. Per il Giudice di pace la contravvenzione era troppo esosa e
poi la signora non aveva creato alcun intralcio agli altri veicoli. La Cassazione, però, ha sottolineato che "nel 1992 il legislatore ha voluto assegnare al divieto di sosta sulle strisce pedonali, per il solo fatto di essere violato, la caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione.
Così Piazza Cavour, definitivamente pronunciando e salvo renvirement, ha confermato la multa, aggiungendo che nemmeno i disabili (e la signora nemmeno lo era) possono utilizzare le strisce come un posteggio.


