Lo Statuto
Articolo 1
Denominazione e sede
L’Associazione denominata “Associazione dei Genitori per la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” onlus – siglabile “GENITIN onlus” ha sede legale in Roma, alla Via di Monte Brianzo n. 56. Il trasferimento della sede legale e l’istituzione di sedi secondarie e/o operative sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2
Scopi
L’Associazione tutela e salvaguarda la vita e la salute dei neonati pretermine in cura o da curare presso il Centro di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” e fornisce assistenza ai loro genitori e familiari.
A tal fine, l’Associazione:
- sostiene l’attività del Centro di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” e di tutti i suoi operatori;
- promuove e realizza ogni iniziativa idonea al potenziamento ed al miglioramento delle strutture e delle strumentazioni del Centro di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”;
- promuove e realizza ogni iniziativa tesa alla elevazione della formazione e delle capacità tecnico-professionali di tutto il personale addetto al Centro di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”;
- incentiva lo studio e la ricerca scientifica su tutte le tematiche inerenti alle patologie neonatali;
- promuove e realizza interventi di sostegno in favore dei genitori e dei familiari dei neonati ricoverati o da ricoverare presso il Centro di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”;
- fornisce ogni informazione comunque utile inerente al ricovero presso il Centro di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” ed alle fasi successive alle dimissioni da detta struttura;
- promuove ogni iniziativa volta alla conoscenza e diffusione delle problematiche connesse alle nascite pretermine ed alla loro prevenzione;
- svolge ogni ulteriore attività connessa o comunque utile al perseguimento degli scopi dianzi indicati.
L’Associazione non persegue fini di lucro.
L’Associazione costituisce una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; la stessa fa uso nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero dell’acronimo “onlus”.
Articolo 3
Soci
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che chiedono di farne parte e che vi sono ammessi.
La qualità di socio si acquista e si perde in forza di deliberazione dell’Assemblea dei soci, previa conforme proposta del Consiglio di amministrazione.
Ogni socio partecipa alle attività dell’Associazione con il proprio contributo personale e/o patrimoniale.
Qualunque prestazione erogata dai soci per il perseguimento degli scopi associativi è a titolo gratuito.
Articolo 4
Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da elargizioni, lasciti e donazioni disposti in proprio favore;
- dai propri beni mobili ed immobili;
- da ogni altra entrata destinata al suo incremento.
L’Associazione persegue i propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:
- contributi volontari dei soci;
- contributi di terzi;
- ogni altra entrata destinata al suo funzionamento.
L’esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, tutti i beni e le risorse che residuano dopo l’esaurimento delle procedure di liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale in possesso dei requisiti di legge e con finalità analoghe o affini.
Articolo 5
Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato scientifico.
Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione sono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione, che ne fissa il relativo ordine del giorno.
L’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico deliberano con l’intervento della maggioranza dei rispettivi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione.
La durata del mandato del Presidente dell’Associazione, del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico è pari a tre anni.
L’esercizio del diritto di voto dei componenti degli organi dell’Associazione è personale e non può essere delegato.
Articolo 6
L'Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione.
Ogni socio può esprimere un unico voto e l’esercizio di tale diritto non può essere delegato.
L’Assemblea dei soci è convocata almeno due volte l’anno: entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione delle attività svolte nell’annualità precedente; entro il 20 dicembre per l’approvazione del programma delle attività da svolgere nell’annualità successiva.
L’Assemblea dei soci è convocata, altresì, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, ovvero quando ne facciano richiesta almeno il 30% dei suoi componenti.
Spetta all’Assemblea dei soci:
- approvare il programma annuale delle attività da svolgere;
- approvare il bilancio d’esercizio, unitamente alla relazione delle attività svolte;
- nominare il Presidente dell’Associazione;
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Comitato Scientifico ed il suo Presidente;
- approvare le modifiche allo statuto, con esclusione di quelle concernenti il trasferimento della sede legale dell’Associazione e l’istituzione di sedi secondarie e/o operative, che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- deliberare su ogni ulteriore atto che non è deferito per legge o per statuto ad altri organi dell’Associazione.
Articolo 7
Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell’Associazione ha la legale rappresentanza dell’ente, anche in giudizio e dinanzi a terzi, e ne promuove l’attività; adotta nei casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone a ratifica di tale organo entro trenta giorni dalla loro adozione e, comunque, nella prima riunione successiva.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si compone complessivamente di sette membri ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione, che ne è membro di diritto.
Il Consiglio di amministrazione provvede:
- a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei soci;
- alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- a predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- a predisporre il bilancio d’esercizio e la relazione delle attività svolte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- a ratificare i provvedimenti adottati in via di necessità ed urgenza dal Presidente; a proporre le modifiche allo statuto;
- a proporre l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- a deliberare il trasferimento della sede legale dell’Associazione e l’istituzione di sedi secondarie e/o operative.
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.
Articolo 9
Il Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico si compone di esperti e personalità di particolare e rinomata competenza nel campo medico. Almeno un componente di tale organo è esperto delle problematiche infermieristiche e della vigilanza infantile.
Il Comitato scientifico formula proposte e pareri su ogni attività dell’Associazione che comporti scelte o valutazioni aventi implicazioni di natura tecnico-scientifica.
Il Presidente del Comitato scientifico ne promuove l’attività.
Articolo 10
Controversie
La risoluzione di qualunque controversia inerente ai soci ovvero ai titolari o componenti degli organi dell’Associazione è devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dall’Assemblea dei soci.
I componenti del Collegio arbitrale non possono essere né soci dell’Associazione, né titolari di cariche associative.
I componenti del Collegio arbitrale ne eleggono il Presidente.
Articolo 11
Logo dell'Associazione
Il logo dell’Associazione raffigura la mano di un adulto nell’atto di abbracciare un neonato che, coricato su di un lato e con il capo appoggiato su di un braccio, dorme sostenendosi al pollice della medesima mano. Il logo dell’Associazione è allegato sotto la lettera “A” al presente statuto e ne forma parte integrante e sostanziale.
Il presente statuto è depositato agli atti del notaio Antonio Ioli in Roma al repertorio n. 21664, raccolta n. 7198, del 12 dicembre 2003.
L'Associazione


