Lo stato di handicap
Lo stato di handicap è una condizione della persona prevista e disciplinata dalla legge n. 104 del 1992.
La persona è "handicappata" qualora presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104/92, art. 3 comma 1).
L'handicap ha "connotazione di gravità" quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata al'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (legge 104/92, art. 3, comma 3).
In concreto, rientrano nella categoria legale delle "persone handicappate" le persone:
- con invalidità civile, a seconda della gravità dell'invalidità;
- sordomute;
- che presentino più di una delle condizioni sopra descritte (in questo caso di parla di handicap plurimo o plurihandicap).
Il riconoscimento dell'handicap attribuisce al bambino e alla sua famiglia alcuni importanti diritti. Per questo, suggeriamo di "non aver paura" della parola "handicappato", sicuramente difficile da pronunciare per noi tutti, ma di prendere atto con serenità della situazione reale e di adoperarsi tempestivamente per assicurare al bambino e ai genitori delle possibilità di tutela che spesso possono risultare utilissime, se non indispensabili. E' bene sapere che lo stato di handicap NON comporta la corresponsione di alcuna provvidenza economica.
La "connotazione di gravità" viene determinata caso per caso, in relazione alle effettive condizioni di vita della persona, con riguardo all'età, alle capacità di autonomia personale, alle correlate necessità di assistenza.
Per l'accertamento dell'handicap è necessario esperire la procedura in vigore dal 1° gennaio 2010, che è quella - fortemente innovativa rispetto al passato - introdotta dall'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha reso centrale il ruolo dell'INPS, lasciando alle Commmissioni per le invalidità delle ASL la sola funzione dell'"accertamento medico" (ma dette Commissioni devono comunque essere sempre integrate da un medico INPS). Rispetto alla previgente disciplina, largamente imperniata sull'autonomia di ogni singola ASL, si spera che l'innovazione possa introdurre elementi di maggior certezza e omogeneità nei diversi ambiti territoriali. Altre ricadute positive potrebbero ottenersi dall'elevato livello di informatizzazione dell'intero procedimento, pensato anche al fine di consentire maggiore "trasparenza" delle varie fasi.
Per gli aspetti pratici e procedurali, suggeriamo di visionare il sito dell'INPS a partire dalla pagina dedicata alla presentazione della domanda di invalidità, al quale sarà comunque necessario fare riferimento per alcuni degli adempimenti obbligatori a carico del cittadino; in ogni caso, forniamo qui di seguito alcune informazioni su come fare, avvertendo sin d'ora che l'assistenza di un soggetto specializzato (molti patronati, associazioni, Unioni ecc. forniscono servizi altamente qualificati anche gratuitamente) potrà risultare molto utile e in alcuni casi indispensabile.
La prima cosa da fare è recarsi dal medico o pediatra curante per ottenere una certificazione delle infermità invalidanti. Il certificato deve essere redatto in via telematica dai medici in possesso di apposito PIN (codice informatico) attribuito dall'INPS. Il medico stampa il certificato, lo firma e lo consegna all'interessato. Sulla stampa compare un numero attribuito dal sistema informatico dell'INPS alla certificazione (attenzione: scade dopo trenta giorni!!!). Se il medico è sprovvisto del PIN o comunque non è in condizione di utilizzare la certificazione telematica, il certificato potrà essere anche cartaceo, purchè corredato di tutti i dati necessari, e dovrà essere obbligatoriamente inserito nel sistema informatico dell'INPS a cura di un soggetto abilitato (p. es., patronato sindacale abilitato).
Secondo passo. Il cittadino deve ottenere dall'INPS un proprio PIN, che gli consentirà di presentare la domanda. Il PIN va richiesto all'INPS tramite il sito internet, oppure per telefono, oppure di persona; le modalità sono descritte nell'apposita pagina del sito dell'INPS.
Il cittadino munito di PIN e di numero telematico del certificato medico (attenzione alla validità di trenta giorni!!!) può presentare la domanda telematica tramite il sito dell'INPS (questa è la pagina dove si trova la modulistica da utilizzare), che genera automaticamente una ricevuta stampabile (suggeriamo di stamparla e conservarla attentamente). La procedura consente di indicare un indirizzo di posta elettronica per ricevre aggiornamenti sull'iter della pratica (che comunque potrà essere anche consultato entrando nel sito dell'INPS con il PIN).
Entro 30 giorni dalla domanda (15 giorni per i pazienti oncologici o con le patologie di cui al D.M. 2 agosto 2007) è prevista la convocazione a visita di accertamento, che avviene presso la Commissione Invalidi Civili della ASL competente per territorio, o al domicilio dei pazienti di cui sia certificata l'impossibilità di trasporto.
L'esito della visita di accertamento viene fatto constare in un verbale di accertamento, che il cittadino riceve al proprio domicilio, in due versioni: una contenente i cosiddetti "dati sensibili" (diagnosi), e una contenente le sole informazioni medico-legali necessarie per le ulteriori pratiche amministrative.
Il verbale di accertamento riferibile ai bambini riporta l'attribuzione dell'handicap, utilizzando le diciture "persona con handicap (art. 3, comma 1, legge 104/92)" oppure "persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92)". Si noti che l'ulteriore definizione prevista dalla legge 104/92 di "persona con handicap superiore ai 2/3" (art. 21) non si applica ai bambini, poichè riguarda i lavoratori che stanno per essere assunti dagli enti pubblici.
Qualora il verbale di accertamento preveda una scadenza, occorrerà ripetere la procedura (iniziando con anticipo di almeno sei mesi) per evitare la decadenza dei diritti acquisiti. Segnaliamo che con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 è stata data attuazione alla Legge n. 80 del 2006, prevedendo l'esenzione dalla visita di revisione per tutta una serie di patologie irreversibilmente invalidanti (a fondo pagina riportiamo un articolo pubblicato su "Salute" del 18 settembre 2008, che riepiloga la situazione). Suggeriamo tuttavia di seguire in ogni caso da vicino le singole situazioni concrete, anche perchè ci giungono dai nostri associati notizie circa persistenti difficoltà applicative delle nuove disposizioni.
Sottolineiamo che l'accertamento dello stato di handicap è una procedura del tutto autonoma rispetto a quelle previste per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e della sordità. I diritti della legge 104/92, pertanto si ottengono esclusivamente dopo aver perfezionato la procedura di accertamento dell'handicap, e non sono in nessun modo correlati con le altre procedure di accertamento.
Al riconoscimento dello stato di handicap conseguono, come già detto, importanti diritti.
Per necessaria completezza, rinviamo al testo integrale della legge 104/92.
In questa sede, ci limitiamo a richiamare sommariamente alcuni aspetti di maggior rilievo per i bambini e per i loro genitori:
- diritto all'educazione e all'istruzione: accesso garantito agli asili nido, alla scuola materna e a ogni altra istituzione scolastica e universitaria (art. 12); diritto al sostegno didattico e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione - c.d. "A.E.C." (art. 13);
- interventi per la mobilità e i trasporti (artt. 26 e 27);
- facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate e "contrassegno arancione" (art. 28);
- agevolazioni sul lavoro per i genitori (art. 33): 1) possibilità di chiedere ai datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; 2) successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno; 3) diritto per il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, senza poter essere trasferito, a meno che non acconsenta, ad altra sede.
Altre notizie facilmente fruibili in materia di diritti a tutela dell'handicap sono acsuisibili dall'articolo pubblicado su "Salute" del 20 novembre 2008, che alleghiamo a fondo pagina.
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