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L'invalidità civile

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Logo Genitin biancoPer "invalidità civili" si intendono tutte le forme di invalidità per le quali non è prevista una normativa speciale; in altri termini, si tratta di tutti gli handicap diversi dalla cecità e dal sordomutismo.

I dati sull'invalidità tra i bambini prematuri sono molto significativi.

Uno studio del 1991 (Baldini) ha documentato che in un ampio gruppo di bambini con peso alla nascita (p.n.) inferiore a 1.000 grammi, giunti all'età di 6 anni, ben il 36% riportava una disabilità lieve, e il 18% una disabilità grave.

Secondo un altro studio, sempre dell'inizio degli anni '90, il 7% dei pretermine con età gestazionale (e.g.) inferiore a 28 settimane ha danni multipli (plurihandicap). La forma di disabilità più ricorrente è il deficit visivo, che interessa il 5/11% dei prematuri e di cui trattiamo ampiamente in altro documento (vai), seguito dal deficit uditivo, che colpisce circa il 5% dei pretermine. Una parte rilevante degli spastici ha p.n. inferiore a 1.500 grammi, e circa il 39% ha p.n. tra 1.500 e 2.500 grammi. Ancora peggiore è la situazione tra i bambini colpiti da diplegia, in cui il 60/76% dei casi vengono diagnosticati in bambini con peso alla nascita inferiore ai 2.500 grammi.

Numerose ricerche documentano inoltre lo stretto rapporto esistente tra prematurità e paralisi cerebrale infantile (PCI).

Spesso, le invalidità di questa specie vengono dignosticate in epoca successiva al termine dell'ospedalizzazione in T.I.N.., poichè il loro rilevamento diventa possibile allorquando lo sviluppo del bambino risulta fortemente deficitario rispetto ai parametri attesi.

Non c'è dubbio tuttavia che alcune patologie caratteristiche delle prime fasi di vita del bambino prematuro (emorragie cerebrali, specie intraventricolari, ipossie e altro) siano dei fattori fortemente predisponenti.

Da genitori, conosciamo bene il dolore e lo sconcerto che si prova di fronte al verificarsi di eventi tanto gravi e inattesi, e proprio a situazioni come questa abbiamo cercato di dare almeno una risposta utile alle famiglie, avviando il Progetto Genitori Appena Nati.

I bambini colpiti da una forma di invalidità necessitano, di norma, di una o più forme di riabilitazione, che potranno essere valutate caso per caso d'intesa con gli specialisti alle cui cure il bambino è affidato.

Nondimeno, è importante che la famiglia curi anche il riconoscimento legale dello stato di invalidità.

La procedura in vigore dal 1° gennaio 2010 è quella - fortemente innovativa rispetto al passato - introdotta dall'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha reso centrale il ruolo dell'INPS, lasciando alle Commmissioni per le invalidità delle ASL la sola funzione dell'"accertamento medico" (ma dette Commissioni devono comunque essere sempre integrate da un medico INPS). Rispetto alla previgente disciplina, largamente imperniata sull'autonomia di ogni singola ASL, si spera che l'innovazione possa introdurre elementi di maggior certezza e omogeneità nei diversi ambiti territoriali. Altre ricadute positive potrebbero ottenersi dall'elevato livello di informatizzazione dell'intero procedimento, pensato anche al fine di consentire maggiore "trasparenza" delle varie fasi.

Per gli aspetti pratici e procedurali, suggeriamo di visionare il sito dell'INPS a partire dalla pagina dedicata alla presentazione della domanda di invalidità, al quale sarà comunque necessario fare riferimento per alcuni degli adempimenti obbligatori a carico del cittadino; in ogni caso, forniamo qui di seguito alcune informazioni su come fare, avvertendo sin d'ora che l'assistenza di un soggetto specializzato (molti patronati, associazioni, Unioni ecc. forniscono servizi altamente qualificati anche gratuitamente) potrà risultare molto utile e in alcuni casi indispensabile.

La prima cosa da fare è recarsi dal medico o pediatra curante per ottenere una certificazione delle infermità invalidanti. Il certificato deve essere redatto in via telematica dai medici in possesso di apposito PIN (codice informatico) attribuito dall'INPS. Il medico stampa il certificato, lo firma e lo consegna all'interessato. Sulla stampa compare un numero attribuito dal sistema informatico dell'INPS alla certificazione (attenzione: scade dopo trenta giorni!!!). Se il medico è sprovvisto del PIN o comunque non è in condizione di utilizzare la certificazione telematica, il certificato potrà essere anche cartaceo, purchè corredato di tutti i dati necessari, e dovrà essere obbligatoriamente inserito nel sistema informatico dell'INPS a cura di un soggetto abilitato (p. es., patronato sindacale abilitato).

Secondo passo. Il cittadino deve ottenere dall'INPS un proprio PIN, che gli consentirà di presentare la domanda. Il PIN va richiesto all'INPS tramite il sito internet, oppure per telefono, oppure di persona; le modalità sono descritte nell'apposita pagina del sito dell'INPS.

Il cittadino munito di PIN e di numero telematico del certificato medico (attenzione alla validità di trenta giorni!!!) può presentare la domanda telematica tramite il sito dell'INPS (questa è la pagina dove si trova la modulistica da utilizzare), che genera automaticamente una ricevuta stampabile (suggeriamo di stamparla e conservarla attentamente). La procedura consente di indicare un indirizzo di posta elettronica per ricevre aggiornamenti sull'iter della pratica (che comunque potrà essere anche consultato entrando nel sito dell'INPS con il PIN).

Entro 30 giorni dalla domanda (15 giorni per i pazienti oncologici o con le patologie di cui al D.M. 2 agosto 2007) è prevista la convocazione a visita di accertamento, che avviene presso la Commissione Invalidi Civili della ASL competente per territorio, o al domicilio dei pazienti di cui sia certificata l'impossibilità di trasporto.

L'esito della visita di accertamento viene fatto constare in un verbale di accertamento, che il cittadino riceve al proprio domicilio, in due versioni: una contenente i cosiddetti "dati sensibili" (diagnosi), e una contenente le sole informazioni medico-legali necessarie per le ulteriori pratiche amministrative.

Se viene accertato il diritto a provvedenze economiche, il cittadino riceve indicazioni per inviare telematicamente all'INPS i dati necessari al pagamento, che  - stando alla norma - dovrebbe avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (questo sarebbe veramente un miglioramento rispetto al passato).

Per i minori, il grado di invalidità non viene determinato in percentuale - come è previsto per gli adulti - bensì utilizzando due distinte formule, che si caratterizzano in tutti i verbali per l'utilizzo delle parole qui evidenziate in neretto:

- "minore con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";

-"minore ipoacusico e/o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età".

Il riconoscimento dell'invalidità dei minori comporta il diritto a importanti provvidenze economiche.

Se viene verbalizzata la "necessità di assistenza continua" con incapacità di "compiere gli atti quotidiani della vita", al minore spetta l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, che, per il 2010, ammonta a Euro 480,47 per 12 mensilità, senza limiti di reddito.

Se invece viene verbalizzata la "difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", spetta l'indennità di frequenza, la quale per il 2010 ammonta a Euro 256,67 mensili per le mensilità in cui matura il diritto, e viene erogata a condizione che il minore:

- frequenti un centro di riabilitazione, un centro di formazione professionale, un centro occupazionale o scuole di ogni grado e ordine (compreso l'asilo nido: una sentenza della Corte Costituzionale ha introdotto questo importante principio, originariamente non contenuto nelle norme di riferimento);

- non abbia un reddito personale superiore a Euro 4.408,95.

Facciamo un esempio. Se un bambino fequenta la scuola dell'infanzia dal 10 settembre al 30 giugno dell'anno successivo, ha diritto all'indennità di frequenza per tutti i mesi di frequenza scolastica. Se il bambino, nel mese di luglio, frequenta un centro di riabilitazione pubblico, anche in tal caso ha diritto all'indennità di frequenza. Se per l'intero mese di agosto il bambino è in vacanza con i genitori, non avrà diritto all'indennità di frequenza.

Per quanto riguarda la possibilità di cumulare diverse indennità, facciamo presente che:

- l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è cumulabile con l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili e con l'indennità di comunicazione per i sordomuti;

- l'indennità di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili nè con l'indennità di comunicazione per i sordomuti;

- qualora il minore sia affetto da più patologie ciascuna idonea a giustificare la concessione dell'indennità di accompagnameno per gli invalidi civili, l'indennità in questione verrà erogata una sola volta (non c'è cumulo tra patologie della stessa specie);

- in nessun caso spetta ai minori l'"assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili" (pensione d'invalidità) che è riservato ai maggiorenni che non abbiano un reddito personale superiore a Euro 4.408,95 e con invalidità riconosciuta tra il 74% e  il 99%.

Nei casi in cui spetti l'indennità di accompagnamento o l'indennità di frequenza, dovrà essere presentata apposita domanda alla sede INPS competente per territorio.

Qualora il verbale di accertamento esponga una data di scadenza, sarà necessario riavviare la procedura con largo anticipo sul termine prefissato. Segnaliamo che con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 è stata data attuazione alla Legge n. 80 del 2006, prevedendo l'esenzione dalla visita di revisione per tutta una serie di patologie irreversibilmente invalidanti (a fondo pagina riportiamo un articolo pubblicato su "Salute" del 18 settembre 2008, che riepiloga la situazione). Suggeriamo tuttavia di seguire in ogni caso da vicino le singole situazioni concrete, rivolgendosi alla ASL competente, anche perchè ci giungono dai nostri associati notizie circa persistenti difficoltà applicative delle nuove disposizioni, che hanno provocato significative problematiche (in qualche caso, anche la sospensione delle provvidenze economiche).

Alle persone cui sia stata riconosciuta l'invalidità civile spettano, oltre alle provvidenze economiche, anche una serie di agevolazioni, che qui di seguito riassumiamo sommariamente.

Innanzitutto, ci sono delle agevolazioni fiscali su:

- acquisto di autoveicoli;

- acquisto di ausili;

- acquisto di sussidi tecnici e informatici;

- spese per l'assistenza specifica;

- spese per badanti e colf;

- detrazioni per i familiari a carico;

- esenzione dal bollo per l'autovettura.

Vi sono poi agevolazioni su:

- telefonia fissa (soggette a limiti di reddito);

- telefonia mobile;

- ticket sanitari (presentare domanda alla ASL);

- erogazione gratuita di alcuni ausili (chiedere alla ASL);

- eliminazione delle barriere architettoniche. 

Altre agevolazioni possono essere previste localmente dai Comuni (ad esempio, sull'ICI). Suggeriamo di informarsi presso il proprio Municipio.

Eseguendo anche la separata procedura per l'accertamento dello stato di handicap, spettano anche le ulteriori agevolazioni, soprattutto relative all'ambito scolastico e lavorativo, in essa previste (vai).

Inoltre, sarà utile anche richiedere il "contrassegno arancione" per l'autovettura di famiglia.

Se occorrono approfondimenti, notizie, chiarimenti, contattaci.

 

 

 

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